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Giovedì, 18 Agosto 2005 - Sant'Elena, imperatrice
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La regola
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| La
regola
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Approvata Da Papa Onorio III
Il 29 Novembre 1223 Con La Bolla "Solet Annuere" |
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norio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli,
frate Francesco e agli altri frati dellOrdine dei frati minori, salute e apostolica
benedizione.
La Sede Apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare
benevolo favore agli onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore,
noi, accogliendo le vostre pie suppliche, vi confermiamo con lautorità apostolica,
la Regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore papa Innocenzo, di buona
memoria e qui trascritta, e lavvaloriamo con il patrocinio del presente scritto.
La Regola è questa: |

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Capitolo I
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Nel Nome del Signore
Incomincia La Vita Dei Frati Minori |
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a Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare
il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di
proprio e in castità.
Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa
Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli altri frati
siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori. |

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Capitolo II
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Di Coloro Che Vogliono Intraprendere Questa Vita
E Come Devono Essere Ricevuti |
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e alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai
nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad
altri sia concesso di ammettere i frati. I ministri, poi, diligentemente li esaminino
intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa.
E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare
e osservare fermamente fino alla fine; e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano
già entrate in monastero o abbiano dato loro il permesso con lautorizzazione del
vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che non
possa nascere su di loro alcun sospetto; dicano ad essi la parola del santo Vangelo (cf Mt
19,21), che «vadano e vendano tutto quello che posseggono e procurino di darlo ai
poveri». Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà.
E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle
loro cose temporali, affinché dispongano delle loro cose liberamente, secondo
lispirazione del Signore. Se tuttavia fosse loro chiesto un consiglio i ministri
abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con il loro consiglio
i beni vengano elargiti ai poveri. Poi concedano loro i panni della prova cioè due
tonache senza cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo a meno
che qualche volta ai ministri non sembri diversamente secondo Dio. Terminato, poi,
Ianno della prova, siano ricevuti allobbedienza, promettendo di osservare
sempre questa vita e Regola.
E in nessun modo sarà loro lecito di uscire da questa Religione,
secondo il decreto del signor Papa; poiché, come dice il Vangelo, «nessuno che mette
la mano allaratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio» (Lc 9,
62).
E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con
il cappuccio e unaltra senza, coloro che la vorranno avere. E coloro che sono
costretti da necessità possano portare calzature. E tutti i frati si vestano di abiti
vili e possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. Li
ammonisco, però, e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono
vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno
giudichi e disprezzi se stesso. |

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Capitolo III
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Del divino ufficio e del digiuno
E Come I Frati Debbono Andare Per Il Mondo |
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chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della
santa Chiesa romana, eccetto il salterio, e perciò potranno avere i breviari.
l laici, invece, dicano ventiquattro Pater noster per il mattutino,
cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette; per
il Vespro dodici; per compieta sette; e preghino per i defunti.
E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del
Signore. La santa Quaresima, invece, che incomincia dallEpifania e dura
ininterrottamente per quaranta giorni, quella che il Signore consacrò con il suo santo
digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro che
non vogliono non vi siano obbligati. Ma laltra, fino alla Resurrezione del Signore,
la digiunino.
Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non il venerdì.
Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al digiuno corporale.
Consiglio invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore
Gesù Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole
(cf 2 Tim 2,14), e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e
umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene. E non debbano cavalcare se non
siano costretti da evidente necessità o infermità.
In qualunque casa entreranno dicano, prima di tutto: Pace a
questa casa (cf Lc 10, 5); e, secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di
tutti i cibi che saranno loro presentati (cf Lc 10, 8). |

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Capitolo IV
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Che I Frati Non Ricevano Denari |
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omando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano
denari o pecunia, direttamente o per interposta persona. Tuttavia, i ministri e i custodi,
ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per le
necessità dei malati e per vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi
freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, salvo sempre il principio, come è
stato detto, che non ricevano denari o pecunia.
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Capitolo V
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Del Modo Di Lavorare |
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uei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di
lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione così che, allontanato lozio, nemico
dellanima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione, al quale devono
servire tutte le altre cose temporaIi. Come ricompensa del lavoro ricevano le cose
necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, e questo
umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.
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Capitolo VI
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Che I Frati Di Niente Si Approprino
E Del Chiedere L'elemosina E Dei Frati Infermi |
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frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né
alcuna altra cosa. E come pellegrini e forestieri (cf 1 Pt 2, 11) in questo mondo,
servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per lelemosina con fiducia. Né
devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo (cf 2
Cor 8, 9). Questa è la sublimità dellaltissima povertà quella che ha costituito
voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e
ricchi di virtù. (cf Gc 2, 5). Questa sia la vostra parte di eredità, quella che conduce
fino alla terra dei viventi. (cfr Sl 141, 6). E, aderendo totalmente a questa povertà,
fratelli carissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il
nome del Signore nostro Gesù Cristo.
E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari
tra loro reciprocamente. E ciascuno manifesti con fiducia allaltro le sue
necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale (cf 1 Tim 2, 7), quanto
più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?
E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire
come vorrebbero essere serviti essi stessi. |

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Capitolo VII
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Della Penitenza Da imporsi Ai Frati Che Peccano |
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e dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente
peccato, per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai
soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi, quanto prima
potranno senza indugio. I ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con
misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da
altri sacerdoti dellOrdine, così come sembrerà ad essi più opportuno, secondo
Dio. E devono guardarsi dalladirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché
lira ed il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.
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Capitolo VIII
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Della Elezione Del Ministro Generale Di Questa
Fraternità E Del Capitolo Di Pentecoste |
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utti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di
questOrdine come ministro generale e servo di tutta la fraternità e a lui devono
fermamente obbedire. Alla sua morte, lelezione del successore sia fatta dai ministri
provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al quale i ministri provinciali
siano tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà stabilito dal ministro generale; e
questo, una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come dal
predetto ministro sarà ordinato.
E se talora ai ministri provinciali ed ai custodi
allunanimità sembrasse che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla
comune utilità dei frati, i predetti frati ai quali è commessa lelezione, siano
tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come loro custode. Dopo il Capitolo di
Pentecoste, i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e lo credono opportuno,
convocare, nello stesso anno, nei loro territori, una volta i loro frati a capitolo. |

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Capitolo IX
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Dei Predicatori |
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frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora
dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. E nessun frate osi affatto predicare al
popolo, se prima non sia stato esaminato ed approvato dal ministro generale di questa
fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo lufficio della predicazione.
Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che nella loro
predicazione le loro parole siano ponderate e caste a utilità e a edificazione del
popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di
discorso poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi. |

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Capitolo X
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Dell' Ammonizione E Della Correzione Dei Frati |
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frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino
ed ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi
niente che sia contro alla loro anima e alla nostra Regola. I frati, poi, che sono
sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. Perciò comando
loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore
di osservare e non sono contrarie allanima e alla nostra Regola. E dovunque vi siano
dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter osservare spiritualmente la
Regola, debbano e possono ricorrere ai loro ministri. I ministri, poi, li accolgano con
carità e benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli possano parlare e
fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; infatti, così deve
essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati.
Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino
i frati da ogni superbia, vana gloria, invidia, avarizia (cf Lc 12, 15), cure o
preoccupazioni di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione. E coloro che non
sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle, ma facciano attenzione che ciò che
devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo Spirito del Signore e la sua santa
operazione, di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella
persecuzione e nella infermità, e di amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e
ci calunniano, poiché dice il Signore: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che
vi perseguitano e vi calunniano (Mt. 5, 44). Beati quelli che sono perseguitati per la
giustizia, poiché di essi e il regno dei cieli (Mt. 5, 10). E chi persevererà fino alla
fine, questi sarà salvo» (Mt.10, 22). |

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Capitolo XI
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Che I Frati Non Entrino
Nei Monasteri Delle Monache |
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omando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o
conversazioni sospette con donne, e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli
ai quali è stata data dalla Sede Apostolica una speciale licenza. Né si facciano padrini
di uomini o di donne affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o
riguardo ai frati.
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Capitolo XII
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Di Coloro Che Vanno Tra I Saraceni
E Tra Gli Altri Infedeli |
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uei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i
Saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I
ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno
idonei ad essere mandati.
Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor
Papa uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e
correttore di questa fraternità, affinché, sempre sudditi e soggetti ai piedi della
medesima santa Chiesa, stabili nella fede cattolica, osserviamo la povertà,
lumiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente
promesso. |

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Conferma della Regola
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ertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare
questo scritto della nostra conferma o di opporsi ad esso con audacia e temerarietà. Se
poi qualcuno presumerà di tentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente
e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.
Dal Laterano, il 29 novembre 1223, anno ottavo del nostro
pontificato. |
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